L’art. 338 del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (Domande di ammissione di crediti simulati o distrazioni senza concorso con l’imprenditore in liquidazione giudiziale) ripresenta, con riferimento alla liquidazione giudiziale, la struttura conferita al tempo nella legge fallimentare (art. 232) e contiene due delitti, la domanda di ammissione di crediti simulati (art. 338, commi 1 e 2) e la c.d. ricettazione fallimentare (a sua volta suddivisa in ricettazione prefallimentare e postfallimentare), ora riferita alla liquidazione giudiziale (art. 338, commi 3 e 4). La presente indagine è dedicata esclusivamente al delitto rubricato domanda di ammissione di crediti simulati e si interroga sui profili applicativi della figura criminosa — che permane di attualità nel Diritto penale concorsuale —, sull’orientamento di tutela impresso dal Legislatore alla fattispecie e su alcuni aspetti della progettata riforma dei reati concorsuali coinvolgenti anche l’incriminazione oggetto d’esame.